CANALE WHISTLEBLOWING


Ai sensi dell’art. 6 co.2 bis lett.b D.lgs. 231/2001 la Società ha messo a disposizione il seguente canale per comunicare segnalazioni anonime con modalità informatiche. Il canale consente di inviare direttamente segnalazioni all’Organismo di Vigilanza in forma totalmente anonima

Qualora la segnalazione non sia completamente anonima, l’Organismo di Vigilanza tutelerà la riservatezza dell’identità del segnalante in tutte le diverse fasi di gestione della segnalazione, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

È prevista l’irrogazione di sanzioni a coloro i quali non tutelino l’identità del Segnalante ed anche nelle ipotesi di commissione di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. E’ altresì nullo il mutamento di mansioni nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis D.lgs. 231/2001 può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Si precisa che chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate è soggetto alle sanzioni previste dal sistema disciplinare.